Statuto dell'Associazione
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE“ROLLI DELLA REPUBBLICA GENOVESE“
Articolo 1
Denominazione
E’ costituita l’Associazione “Rolli della Repubblica Genovese”, di seguito indicata come Associazione.Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede in Genova, Piazza Grillo Cattaneo 1. L’indirizzo potrà essere modificato all’interno del Comune anche con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci, senza che la modifica costituisca modifica del presente Statuto.L’Assemblea dei Soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all’estero.
Articolo 3
Oggetto sociale – Scopo – Durata
L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo quello di tutelare, promuovere e valorizzare i palazzi iscritti nei “Rolli dell’Antica Repubblica Genovese”, così come elencati nel libro di Ennio Poleggi “Una Reggia Repubblicana”, 1998, Editore Allemandi.Se ritenuto utile ai fini di una miglior tutela del patrimonio storico-artistico genovese, il consiglio direttivo potrà disporre la tutela, la valorizzazione e la promozione anche di palazzi non compresi nell'elenco contenuto nel libro suddetto, purché ritenuti meritevoli di attenzione per caratteristiche storiche, architettoniche o culturali.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione può emettere “titoli di solidarietà”.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
Patrimonio ed entrate dell'associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.Il Fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- delle contribuzioni mensili o annuali degli Associati;
- dei contributi, eventuali, erogati da Enti Pubblici e Privati o di qualsiasi altro genere;
- dei redditi derivanti dal suo Patrimonio
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione, nonché la quota mensile o annuale stabilita per tutta la durata dell’anno sociale.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario se non limitatamente al versamento della quota mensile o annuale stabilita quale quota associativa. E’ comunque facoltà dei soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al Fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 5
Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano domanda scritta. Possono altresì far parte dell’Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti in persona dei loro legali rappresentanti.Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della tassa di ammissione, nonché al versamento della quota associativa mensile (o annuale) stabilita per tutta la durata dell’anno sociale.
Sono soci dell’Associazione:
- i soci fondatori;
- i soci ordinari dell’Associazione;
- i soci benemeriti dell’Associazione;
- i soci beneficiari dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati, in quanto tesserati, hanno altresì il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, alle manifestazione dalla stessa indette ed organizzate, nonché a frequentare i locali dell’associazione medesima.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario Fondo di Dotazione dell’Associazione stessa.
Sono soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono soci beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.
Sono soci benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al Fondo di Dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone l’impegno ad approvarne e osservare lo Statuto ed il Regolamento ove vigente.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’Assemblea stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la comunicazione per iscritto, di cui sopra, della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto.
La richiesta di intervento del Collegio arbitrale non sospende l’efficacia provvisoria della delibera di esclusione.
Il mancato versamento della quota associativa, trascorso l’anno a cui si riferisce, determina di diritto la decadenza dalla qualità di socio.
Articolo 6
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:- l’Assemblea generale degli Associati;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo (se istituito);
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).
Articolo 7
Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni dell’Associazione. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno un mese e che non siano in mora nei versamenti delle quote associative.Ciascun socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l’ammontare della quota associativa versata.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo.
Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedano.
Essa inoltre:
§ provvede all’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, ove il loro mandato sia scaduto;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori se eletto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente con comunicazione inviata al domicilio risultante dal libro soci.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione da tenersi nello stesso giorno, a distanza di un’ora, oppure in un giorno successivo.
In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci aventi diritto a voto, sia intervenuto l’intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti se eletto.
L’Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
L’Assemblea ordinaria validamente delibera:
- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno);
- in seconda convocazione a maggioranza assoluta degli associati intervenuti (metà più uno).
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto.
L’Assemblea straordinaria validamente delibera:
- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno).
Le deliberazioni circa la vendita, l’acquisto, la permuta, l’ipoteca di beni immobili, nonché l’autorizzazione all’organo amministrativo a prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia e a firmare cambiali passive a carico dell’Associazione, nonché accendere conti correnti di corrispondenza o libretti di deposito, saranno valide se prese con le maggioranze stabilite per l’Assemblea ordinaria di prima convocazione sia ai fini del quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo.
Il Socio che ha diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio, che non sia tuttavia un Consigliere del Direttivo, un Revisore dei Conti o un dipendente dell’Associazione.
Ciascun Socio può rappresentare al massimo altri due Soci.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di sua ulteriore assenza, da una delle persone legalmente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, composto da cinque membri.Nella seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri del Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di acquistare, vendere, permutare ed ipotecare beni immobili, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, nonché firmare cambiali passive a carico dell’Associazione ed accendere conti correnti di corrispondenza e libretti di deposito a risparmio; per questi atti necessiterà una deliberazione dell’Assemblea ordinaria presa con le maggioranze di cui all’art. 7, per l’Assemblea ordinaria di prima convocazione, sia ai fini del quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo.
Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del progetto di Bilancio Preventivo e del progetto di Bilancio Consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Decide altresì, ai sensi dell’art. 5, sull’ammissione all’Associazione di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente, e potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese, e quindi nominare direttori e procuratori ad negotia, conferire ad essi parte dei propri poteri.
Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro esercizi sociali e possono essere riconfermate per cui dalla nomina a Consigliere o altro incarico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Per quanto riguarda la cessazione e la sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2385 e 2386 del codice civile.
Articolo 9
Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea.La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione spettano al Presidente dell’Associazione stessa.
Il Presidente può, con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze, ad enti pubblici e privati; può pure rilasciare procure anche per ricorsi e Controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l’assistenza o rappresentanza legale dell’Associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli che, per legge o Statuto sono riservati all’Assemblea, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo se eletto, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 10
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione, eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.Articolo 11
Il Comitato Esecutivo
L’Associazione non ha Comitato Esecutivo.Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Il Segretario
Il Segretario dell’Associazione, eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione della adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se eletto, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’Amministrazione dell’Associazione.Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se eletto nonché del libro dei soci dell’Associazione.
Articolo 13
Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri e registri obbligatori prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti se eletti nonché il libro dei soci dell’Associazione.Articolo 14
Il Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione, eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.Articolo 15
Collegio dei revisori dei conti
L’Associazione non ha il Collegio dei Revisori dei Conti.Qualora l’Associazione decidesse di dotarsi di tale organo di controllo questo sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall’Assemblea, anche fra non soci; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.
Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I revisori dei Conti curano la tenuta del libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se eletto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri e registri, dando parere sul Bilancio Consuntivo e Preventivo.
Articolo 16
Bilancio Consuntivo e Preventivo
L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude al 30 giugno di ciascun anno quindi ciascun esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 17
Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 18
Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.Articolo 19
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale dove ha sede legale l’Associazione.
Articolo 20
Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e nelle leggi vigenti in quanto compatibiliArticolo 21
Successiva costituzione di ONLUS
Se richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, l’associazione si costituirà in “ONLUS”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.In tal caso il Presidente curerà tutti gli atti e le operazioni necessarie all’iscrizione dell’Associazione nel registro tenuto dall’Ufficio Regionale delle Entrate, ed ogni altra operazione finalizzata ad ottenere il riconoscimento della qualifica di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.